Cos’è il giudizio in via incidentale?

Nell’ambito della legittimità costituzionale si sente spesso parlare del giudizio in via incidentale.

A parte gli addetti ai lavori, i laureati in Giurisprudenza e in generale chiunque abbia conseguito un diploma di master ad indirizzo giuridico, in pochi sanno di cosa si tratta esattamente.

La verifica della conformità delle leggi alla Costituzione è definito ‘controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Il principale organo preposto a tale controllo è la Corte Costituzionale.

Legittimità Costituzionale e Corte Costituzionale

Prima di addentrarci nel cuore del nostro post e in quelli che sono i principi del giudizio a quo cerchiamo di approfondire il concetto di legittimità costituzionale e il ruolo della Corte Costituzionale.

Per comprendere bene il giudizio incidentale bisogna necessariamente conoscere il principio dal quale scaturisce.
Tutto nasce da un apparente contrasto di una legge con la Costituzione (illegittimità costituzionale).
Ai sensi dell’articolo 137 della Costituzione sono sindacabili: le leggi formali ordinarie e costituzionali che presentano vizi formali (violazioni di regole procedurali) e vizi materiali (violazioni di limiti espliciti o impliciti e di principi supremi dell’ordinamento); gli atti aventi forza di legge quali decreti legge e decreti legislativi.

Una precisazione sul concetto di ‘vizio’ ripresa dal sito Wikiversity: “una legge o un atto avente forza di legge, quando è contrario alla Costituzione, è viziato, sub specie di ‘invalidità’; ossia, l’atto, che pur viola una fonte sovraordinata, continua a produrre i suoi effetti fino al momento in cui non interviene una pronuncia che ne dichiara il vizio (principio del cosiddetto del favor legis).

Restano invece fuori dalla possibilità di essere sindacate dalla Corte le consuetudini (fonti fatto), le norme di diritto internazionale, privato e comunitario.

Per quanto riguarda invece il ruolo della Corte Costituzionale, prendiamo in considerazione il sito di Wikipedia, dove viene riportata la seguente definizione:

“La Corte Costituzionale, nell’ordinamento italiano, è un organo di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di verificare la conformità a Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale); a dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni stesse; a giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; a verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi.”

La funzione principale è il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi, ovvero sulle questioni qualificate come ‘incidente’ nel corso di un processo nel quale sorgono dubbi sulla costituzionalità della norma da applicare.

Accesso alla Corte Costituzionale: le modalità

La questione della legittimità costituzionale è dsciplinata dalla Legge Costituzionale del 1948, che all’articolo 1 dispone quanto segue:

“La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisone”

La legge definisce condizioni, forme e termini di proponibilità.

Le vie di accesso abilitate al controllo sulla costituzionalità delle leggi da parte della Corte Costituzionale sono due:

  • Giudizio in via incidentale (indiretto o di eccezione)
  • Giudizio in via principale (diretto o di azione)

Analizziamoli nel dettaglio nei paragrafi che seguono.

Cos’è il giudizio in via incidentale

Il giudizio in via incidentale è un procedimento che solleva la questione di legittimità delle leggi nel corso di un giudizio e davanti a un giudice.

Il giudice della causa (detto anche giudice a quo) svolge quindi un ruolo fondamentale in quanto è la figura che introduce il processo costituzionale fornendo gli elementi di connotazione del processo stesso.

Il giudizio viene quindi richiesto nei casi di controversie in cui emerge un’incostituzionalità delle leggi o degli atti aventi forza di legge da applicare.
In tal caso il giudice sospende la causa ed attende la decisione della Corte sulla questione.

L’accesso alla Corte Costituzionale presuppone quindi  due requisiti: lo svolgimento di un processo, che rappresenta il requisito oggettivo, e la presenza di un giudice, che invece rappresenta il requisito soggettivo.

La facoltà di presentare un ricorso per incostituzionalità è concessa unicamente allo Stato, alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Cos’è il giudizio in via principale

Il giudizio in via principale è un procedimento che può farsi valere anche in via d’azione.
Può essere fatto valere quando il governo ritiene che una legge regionale eccede le competenze della Regione o, viceversa, nei casi in cui la Regione stessa ritiene che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato lede le proprie competenze.

Il processo in tal caso prevede che il Governo invii la legge risultante incostituzionale al Consiglio regionale; se ques’ultimo la riapprova a maggioranza il governo ha la facoltà di sottoporre la risoluzione della questione alla Corte costituzionale (entro 15 giorni dalla comunicazione).

Allo stesso modo la Regione può, con deliberazione della giuta regionale, promuovere l’azione di illegittimità davanti alla Corte (entro 30 giurni dalla pubblicazione).


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