Part time orizzontale e verticale: come funzionano e quali sono le differenze

Ti hanno offerto un lavoretto con contratto di lavoro a tempo parziale e vuoi sapere quali sono le differenze tra part time orizzontale e verticale?

Hai l’esigenza di approfondire la materia per conoscere diritti e doveri previsti dal contratto?

L’Universita Telematica Niccolò Cusano di Livorno ha realizzato una breve ed esaustiva guida nella quale troverai tutte le informazioni utili per valutare la proposta e l’eventuale allineamento con le tue esigenze, economiche, tecniche e pratiche.

Contratto part-time

“Nel diritto del lavoro il contratto di lavoro a tempo parziale, conosciuto anche come contratto di lavoro part-time, in Italia, indica un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello ordinario (detto anche full-time) che è generalmente di dura di 40 ore”

La definizione sopra riportata, ripresa dal sito di Wikipedia, è il punto dal quale patiremo per approfondire la materia.

La tipologia di contratto che analizzeremo identifica una collaborazione lavorativa caratterizzata da un orario di lavoro settimanale che prevede un totale complessivo inferiore a 40 ore (parametro indicato dalla legge) o a quello che viene indicato nei CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).

Ne consegue che l’impiegato part-time svolge la sua attività per un numero di ore inferiore a quello previsto dal full-time.
É superfluo sottolineare che anche la retribuzione è ridotta in quanto viene calcolata in maniera proporzionale sul numero di ore lavorate.

Caratteristiche

La tipologia di contratto può essere stipulata sia per collaborazioni a tempo determinato che per impieghi a tempo indeterminato.

Affinché un rapporto di lavoro rientri nella categoria dei ‘part-time’ esso deve essere regolamentato dalla stipula di un contratto in forma scritta che ne provi le peculiari caratteristiche.
In particolare, all’interno del contratto deve essere indicata la durata dell’attività lavorativa e la ripartizione delle ore nell’ambito della giornata, della settimana, del mese e dell’anno.

Nel caso in cui il lavoratore operi su turni, l’indicazione della durata può avvenire attraverso un’articolazione effettuata su fasce orarie.

É importante sapere che, nel caso in cui non esista un regolare contratto a tempo parziale, il lavoratore può richiedere al Giudice di dichiarare la sussistenza di un rapporto lavorativo a tempo pieno. Stesso discorso vale nel caso in cui il contratto non indica la durata della prestazione.

Quando invece tra le indicazioni contrattuali manca la collocazione temporale dell’orario il Giudice ha la facoltà di stabilire le modalità temporali sulla base delle quali deve essere svolta la prestazione; la decisione viene presa cercando di conciliare le esigenze del lavoratore con quelle del datore.

L’orario

In riferimento alle ore, la legge che regolamenta il part time non prevede alcun minimo.

Ogni CCNL, in base al settore, stabilisce uno specifico numero minimo di ore.
Tanto per citare qualche esempio il contratto collettivo del commercio prevede un minimo settimanale di 16 ore.

In ogni caso il datore è tenuto a rispettare il minimo previsto dal contratto, pena il pagamento di una sanzione.
Eventuali accordi con il lavoratore, differenti dalle disposizioni contrattuali, devono essere certificati presso un’apposita commissione che convalidi la volontà del lavoratore ad accettare le diverse condizioni.

Come accennato nel corso del precedente paragrafo nel contratto devono essere indicate con precisione le ore di lavoro e la relativa ripartizione esatta per i giorni, le settimane i mesi o l’anno.

In ogni caso il datore di lavoro non può modificare gli orari a suo piacimento, a meno che il contratto non preveda le cosiddette ‘clausole elastiche’, ovvero accordi che consentono all’azienda di variare o aumentare l’orario di lavoro.
Con l’entrata in vigore del Testo Unico dei contratti (25 giugno 2015) l’azienda non può inserire nei contratti a tempo parziale le suddette clausole se non previste dal CCNL applicato o se non sono state concordate col lavoratore (convalidate presso le apposite commissioni).

Concludiamo con una precisazione piuttosto ovvia e banale: le ore lavorative in eccesso devono essere retribuite con una maggiorazione pari almeno al 15% della retribuzione oraria globale.

Lavoro supplementare e straordinari

Nel caso in cui un dipendente presti la sua attività per un numero di ore superiore a quelle previste dal proprio contratto part time si possono verificare due casi: se il totale delle ore resta comunque inferiore a quelle previste dai full time l’eccesso viene considerato lavoro supplementare; se il totale delle ore previste dal contratto part-time più le ore in eccedenza supera il limite del full time l’eccesso viene considerato straordinario.

Disoccupazione NASPI

Così come accade per i lavoratori che svolgono attività full time anche per gli impiegati part time è prevista, al termine del contratto, l’indennità di disoccupazione NASPI.

I requisiti per ottenerla sono: lo stato di disoccupazione involontario, il requisito contributivo (almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo contributivo) e il requisito lavorativo (almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei mesi precedenti la disoccupazione, a prescindere dal minimo contributivo).

contratto part time

Tipologie

Entriamo nel cuore del nostro post e cerchiamo di capire quante forme di contratto part time esistono.

Le tipologie identificate sulla base della modalità di collocazione dell’orario sono 3:

  1. Orizzontale
  2. Verticale
  3. Misto

Analizziamole una per una nel dettaglio.

Contratto part time orizzontale

Si tratta di una forma contrattuale che prevede lo svolgimento dell’attività in tutte le giornate lavorative della settimana, ma per un numero di ore inferiore alle 8 canoniche giornaliere previste per la maggior parte dei full time.

Contratto part time verticale

La formula di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa soltanto in alcuni giorni della settimana, del mese o addirittura dell’anno.

A seconda del contratto il lavoro può essere effettuato, ad esempio, nei giorni dispari, nei giorni pari, la prima settimana del mese e così via.

Contratto part time misto

Il part time misto prevede una combinazione di entrambe le tipologie: part time orizzontale e verticale.
Si tratta di una modalità estremamente flessibile che permette di andare incontro sia alle esigenze del lavoratore che a quelle del datore.

Domande frequenti sul contratto part-time

Concludiamo il nostro articolo rispondendo ai quesiti più comuni posti da chi si ritrova di fronte alla possibilità di accettare un lavoretto part-time e viene assalito da mille dubbi e perplessità.

  • Cosa succede se la collaborazione non è regolamentata dalla stipula di un contratto?
    Nel caso di collaborazioni a tempo parziale non regolamentate dalla stipula di un contratto il giudice può disporre un risarcimento, la cui somma è calcolata sul lasso di tempo in cui il lavoratore ha svolto la propria attivitò senza contratto.
  • Qual è il minimo di ore per un part time?
    Il numero di ore minimo settimanale per un lavoro part time è indicato nel CCNL; esso dipende dal settore ma in linea generale parte da un 40% del full time, ovvero da 16 ore.
  • É possibile svolgere due o più part time?
    Un singolo lavoratore può svolgere due o più lavori part-time, sottoscrivendo contratti con più datori di lavoro, purché il totale delle ore settimanali non superi il limite di 40 (D. Lgs. 66 del 2003).
  • É possibile svolgere un lavoro part-time durante un’esperienza di apprendistato?
    Il contratto part time si concilia perfettamente sia con i contratti di inserimento che con le esperienze di apprendistato.
  • Un contratto full-time può essere trasformato in part-time?
    Un contratto full-time può essere trasformato in part-time in caso di richiesta proveniente dal lavoratore o dal datore. Per essere finalizzato, l’accordo deve essere formalizzato da un atto sottoscritto da entrambe le parti. In ogni caso il cambio non può essere imposto da una parte all’altra.
  • Cosa succede se il lavoratore rifiuta il passaggio da full time a part time?
    Il rifiuto del lavoratore non può costituire giusta causa di licenziamento.

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